Immigrazione

Permesso di Soggiorno per Motivi Familiari

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI: POSSIBILE SVOLGERE UN’ATTIVITÀ LAVORATIVA NELLE MORE DEL RILASCIO

Nel tripudio di dichiarazioni e prese di posizione ideologiche sui temi legati all’accoglienza e all’integrazione dei cittadini stranieri, pubblichiamo una nota congiunta del 7 maggio 2018 del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale, relativa alla possibilità di svolgere un’attività lavorativa nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Si tratta di una questione da anni dibattuta e sulla quale una nota congiunta adottata dal Ministero del lavoroDG Immigrazione – e Ispettorato Nazionale al Lavoro lo scorso 7 maggio fa ora chiarezza, consentendo di dirimere una piccola ma cruciale situazione che riguarda migliaia di cittadini stranieri presenti sul territorio italiano.

Come noto, ai sensi dell’art. 30, comma 2, Testo Unico Immigrazione (TUI) e dell’art. 14, comma 1 del DPR 394/1999, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, fermi restando i requisiti minimi di età previsti dalla normativa nazionale.

L’art. 5, comma 9-bis, TUI consente al soggetto richiedente permesso per lavoro subordinato, di svolgere temporaneamente l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo sempre che:

  • la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio italiano, all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione (art. 35 DPR 394/1999) oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso;
  • il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno (cfr. art. 36 del DPR 394/1999) e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda.

Tale norma si riferisce soltanto ai richiedenti un permesso per lavoro subordinato e vi era pertanto il dubbio sulla possibilità di estenderla anche ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Tenuto, tuttavia, conto del fatto – si legge nella nota –  che il permesso di soggiorno per motivi familiari consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di ottenere anche un permesso per lavoro subordinato, si ritiene che la disposizione di cui all’art. 5, comma 9-bis, possa trovare applicazione anche in tali casi.

Gli stranieri richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari possono quindi iniziare sin dal loro ingresso in Italia a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.