Vi prop0niamo un articolo di Barbara Gobbi, apparso, il 29 marzo u.s., sul sito www.sanita24.ilsole24ore.com e inerente l’approvazione della legge sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati.
Diventa legge la Pdl sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati: la Camera dei deputati ha approvato in seconda lettura il testo C-1658-B , trasmesso dal Senato il 1° marzo. Al centro del provvedimento in 21 articoli (relatrice Barbara Pollastrini, Pd), la tutela degli interessati in ragione della loro particolare condizione di fragilità. A partire dall’attribuzione dell’età, cui si arriva in caso di dubbi attraverso le procedure di identificazione e l’accertamento socio-sanitario dell’età effettiva del minore – quando sussistano dubbi in merito – con l’ausilio di un mediatore culturale e se necessario di esami ad hoc, «in un ambiente idoneo con un approccio multidiscipplinare da professionisti formati». In ogni caso, la nuova legge raccomanda di non eseguire esami «che possano compromettere lo stato pisco-fisico della persona».
Le tutele sanitarie e sociali. L’articolo 14 della legge norma il diritto alla salute e all’istruzione: l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall’esercente la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza, anche in via temporanea. L’articolo 15 regola il “diritto all’ascolto”: l’assistenza affettiva e psicologica dei minori non accompagnati «è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od Ong di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai minori stranieri». Più in generale, l’articolo 17 – dedicato ai minori vittime di tratta, cui va riservata un’adeguata assistenza per il risarcimento del danno – prevede che «particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».
Il provvedimento istituisce inoltre il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e una conseguente “cartella sociale”, da trasmettere ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minori. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono partecipare cittadini selezionati dai garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando si tratti di fratelli o sorelle.
I minori non accompagnati sono accolti nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, e in particolare, si legge nel testo, «nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema incontra un limite nelle risorse destinate al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, da riprogrammare ogni anno. La tutela può “scavalcare” il raggiungimento della maggiore età: ciò potrà avvenire nei casi in cui il minore necessiti di un «supporto prolungato». In questo caso il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l’affidamento ai servizi sociali fino al compimento del 21° anno d’età.
I minori stranieri non accompagnati hanno inoltre diritto di «partecipare per mezzo di un legale rappresentante a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che li riguardino e di essere ascoltati nel merito».
Le risorse. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17 – Diritto all’assistenza legale e tutela dei minori vittime di tratta – pari nel complesso a 925.550 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede con una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Mef per il 2017, utilizzando parte dell’accantonamento relativo al ministero della Giustizia.