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Il decreto sui ricongiungimenti familiari si compone di quattro articoli. Modifica o integra le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che disciplinano i ricongiungimenti familiari. Si aggiunge, inoltre, nel medesimo provvedimento legislativo, un articolo aggiuntivo concernente il ricongiungimento familiare dei rifugiati. Tra le novità più importanti: non è più prevista per i figli minori la condizione di familiari "a carico", potendosi tale requisito considerare implicito. Il permesso di lungo periodo è a tempo indeterminato e rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta. Può essere revocato per acquisto fraudolento, espulsione, pericolosità per l'ordine pubblico, assenza dal territorio dell'Unione Europea per 12 mesi consecutivi, o dopo 6 anni di assenza dal territorio nazionale. Il "lungo soggiornante" potrà entrare in Italia senza visto, pur proveniendo da Paesi per i quali è richiesto, e circolare liberamente. Vengono subordinate all'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale le prestazioni di assistenza e previdenza sociale, quelle relative a erogazioni in ambito sanitario, scolastico e sociale, lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma non espressamente vietata al cittadino.
Fonte: Ministero dell'Interno |
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