Piero
Sammartino Istituto Fernando Santi
Prima di iniziare l'intervento che ho preparato voglio raccontarvi
un fatto, una storia vera accaduta quest'estate quando svolgevo
il ruolo di coordinatore e docente in un corso di preparazione
degli studenti alle prove di accesso alle facoltà con
numero programmato (Area Medica, Architettura e Formazione Primaria).Il
corso,finanziato dalla Regione, è stato promosso proprio
dall'Istituto Fernando Santi con cui collaboro insieme a tre
istituti romani e alla scuola di istruzione a distanza dell'Università
Tor Vergata di Roma. Il 15 di Luglio, dopo gli esami di Stato,
una cinquantina di studenti provenienti da molte scuole di Roma
e della Regione hanno affrontato una prova di simulazione del
test di accesso, una prova di ingresso per essere ammessi al
corso che si sarebbe svolto nella seconda metà di Agosto.
Dopo
due ore di prova abbiamo corretto i compiti e abbiamo visto che
il miglior compito era di un giovane di nome Ivan che porta lo
stesso cognome di un grande poeta russo.
Qualche
collega era un po' sorpreso di questo ma per me non è stata
una novità. Ricordo che quando insegnavo al Cairo nella
scuola dei salesiani del popoloso quartiere di Shubra avevo proposto
una prova di ingresso estraendo un passo dal libro di testo di
Matematica e costruendo un test di comprensione alla lettura.
La
popolazione scolastica era prevalentemente locale. Circa la metà
di arabi musulmani e l'altra metà cristiani copti. Per
tutti la lingua madre era l'arabo e la maggior parte avevano imparato
l'italiano entrando nella scuola superiore. Ma c'era anche qualche
italiano figlio di dipendenti di ditte italiane che lavoravano
al Cairo. Mi sarei aspettato che a un test di comprensione alla
lettura il miglior risultato sarebbe stato ottenuto dagli studenti
italiani. E invece no. I migliori risultati furono di giovani
assidui allo studio che si erano ben impadroniti del lessico tecnico
disciplinare.
Così
non mi sono stupito troppo quando ho visto che Ivan aveva staccato
tutti gli altri di un paio di punti su un massimo di 40.
Mi
sono stupito però quando ho visto il punteggio che Ivan
aveva conseguito nell'esame di Stato solo pochi giorni prima:
60/100. Il minimo. Come tutti sappiamo 60/100 è il punteggio
che si dà a quello studente che dovrebbe essere bocciato
ma che in fondo è un bravo ragazzo e merita di essere aiutato
un po' e fatto uscire dalla scuola. Insomma per poco Ivan non
è finito in quella schiera del 12% degli studenti stranieri
che fanno la differenza fra i promossi italiani (84%) e i promossi
stranieri (72%), stando alle cifre fornite dal MIUR in un rapporto
sull'integrazione scolastica del febbraio di quest'anno. E sono
queste cifre che lasciano intravedere l'ombra di una possibile
discriminazione e di una conseguente possibile esclusione sociale.
E
veniamo al tema di oggi:
L'inclusione
sociale dalla parte del minore.
Nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata dall'ONU
il 10 Dicembre 1948 l'art. 13 recita:
1.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di
residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso
il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
Credo
che questo articolo di una dichiarazione alla quale hanno aderito
tutti gli stati dell'ONU e che pertanto è fonte di diritto
per le legislazioni nazionali dei singoli Stati debba essere sempre
ben presente a tutti quando si parla dei migranti.
Molti
altri testi possono essere ugualmente importanti per i diritti
dei migranti e certamente lo è per l'Italia la nostra Costituzione
quando ad es. nell'art.32 afferma:
Art.
32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti……"
Qui
si parla esplicitamente e con grande lungimiranza della salute
come di un diritto fondamentale dell'individuo e quindi non solo
del cittadino, la qual cosa riveste oggi particolare importanza
per i migranti nel nostro Paese talvolta esposti a pratiche discriminatorie
difficili da eliminare.
La
Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI)
ha formulato nel 2002 il suo secondo rapporto sull'Italia per
il precedente quinquennio e, pur riconoscendo che erano state
adottate misure per combattere tali fenomeni ha rimarcato che
"questi problemi si manifestano in forme diverse, tra cui
in particolare i pregiudizi sociali, atti di discriminazione ed
episodi di violenza".Il rapporto sottolinea inoltre "il
ruolo svolto, nel determinare tale situazione, dalla propaganda
razzista e xenofoba condotta da certi leader politici".
Duole
ricordare che in Italia manca tuttora, nonostante l'alternanza
dei governi che si sono succeduti, una legge sul diritto d'asilo.
Resta tuttora incompiuto l'art. 10 della Costiutuzione laddove
afferma:
……….La condizione giuridica dello straniero
è regolata dalla legge in conformità delle norme
e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle liberta democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica,
secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Così del resto leggiamo in una pubblicazione di Amnesty
International di questi ultimi anni:
"Nel
nostro continente, dove arriva una minima parte dei milioni di
rifugiati, quello dell'asilo è diventato un tema da affrontare
con metodi repressivi e con leggi rigide, inadeguate o carenti
(come in Italia la legge 189/2002, detta anche 'Bossi-Fini').
La politica del "pugno duro" accresce la popolarità
e il consenso. Ma trattare i richiedenti asilo come un problema
di ordine pubblico per le autorità e non come persone che
hanno diritto alla protezione apre la strada alla deumanizzazione"
(Discriminazione, un attacco al cuore dei diritti umani).
Una
particolare importanza per i diritti dei minori in generale e
quindi anche dei diritti dei minori migranti riveste il testo
della Convenzione dei Diritti del Fanciullo.(CRC )
Come
ci ha insegnato Norberto Bobbio, quando si parla di diritti fondamentali
si parla del dover essere anche se l'essere resta ancora abbastanza
lontano dalla piena realizzazione sancita dal diritto. C'è
sempre qualche ostacolo che si frappone fra questo essere e il
dover essere e che ne limita la piena realizzazione. E' compito
della politica, della buona politica e della buona amministrazione
rimuovere quegli ostacoli, come ostinatamente ribadisce in più
punti anche il dettato costituzionale esplicitamente o implicitamente.
Vediamo solo due esempi:
Art.
3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta e l'eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Art.
31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze
la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi,
con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Mentre
stavo scrivendo queste note avevo ancora nelle orecchie l'eco
delle parole pronunciate dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi all'assemblea
della FAO
Una
società che spende centinaia di miliardi in armamenti e
consente che ogni anno muoiano di fame cinque milioni di bambini
è una società malata di egoismo e di indifferenza.
Una
società malata può essere curata e riabilitata.
Esistono le cure, i metodi e le risorse perché questo avvenga
ed è giusto confidare che questo percorso possa essere
intrapreso e, se non condotto a termine, almeno sostenuto con
forza nel campo internazionale e nel nostro stesso Paese.
Ma
non possiamo nasconderci alcuni segnali negativi che inducono
al pessimismo.
Gli
obiettivi del millennio proclamati nel 2000 sono in grave ritardo
di realizzazione rispetto alle tappe previste specialmente in
alcune regioni della Terra.
Anche
la CRC approvata dall'ONU il 20 Novembre del 1989 è ancora
un testo la cui attuazione è molto lontana dal realizzarsi
per troppi bambini e adolescenti nel mondo.
Per
troppi bambini e adolescenti l'esclusione sociale è ragione
della mancata fruizione dei loro diritti.
L'esclusione
sociale dei minori è la violazione sistematica dei loro
diritti sanciti dalla CRC in forza di qualche discriminazione
in atto.
Su
quali ne siano le cause si potrebbe parlare a lungo. Possiamo
tentare di ricondurle a tre grossi ceppi:
La
Povertà, la Guerra, la Violenza Istituzionale.
Tre grossi ceppi dai quali fioriscono molti rami di cui si potrebbe
parlare a lungo…
Anche
nel nostro Paese molti bambini e adolescenti, persone tra 0 e
18 anni, sono vittime dell'esclusione sociale.
I
minori stranieri, ad esempio, anche se entrati clandestinamente
nel nostro Paese, sono pur sempre soggetti di un diritto garantito
dalla CRC secondo cui ogni decisione riguardante il minore deve
essere presa tenendo conto del "superiore interesse del fanciullo"
Questo deve valere in particolar modo quando le decisioni riguardano
minori non accompagnati e deve prevedere il diritto del fanciullo
ad esprimere la propria opinione che deve essere tenuta in debita
considerazione.
Delle
tante storie e vicende che si potrebbero raccontare ne estraggo
solo due emblematiche all'inizio e alla fine dell'intervallo di
età tra 0 e 18 anni che definisce la persona-fanciullo:
"
Bambini appena nati che finiscono nei cassonetti o, come in uno
degli ultimi casi di cronaca, nell'armadio di casa in cui la giovane
mamma, una donna rumena in disperata solitudine, aveva rinchiuso
il corpicino senza vita.
" Giovani studenti alla soglia della maggiore età
espulsi dalla scuola che stavano per terminare all'ultimo o penultimo
anno e costretti a cercarsi un lavoro per sfuggire all'espulsione
in cui incorrerebbero con la legge Bossi-Fini e il suo regolamento
attuativo.
Sul
rispetto della CRC nei Paesi che hanno aderito si tengono periodicamente
dei rapporti che vengono esaminati dal Comitato ONU predisposto
al monitoraggio sullo stato di attuazione della CRC negli Stati
parte.
L'ultimo rapporto è stato presentato dall'Italia nel 2002.
Nello stesso anno è stato presentato anche un rapporto
supplementare delle ONG, come previsto dalle norme di monitoraggio,
e nel gennaio del 2003, il Comitato ONU ha dato la sua opinione
sullo stato di attuazione della CRC in Italia formulando delle
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.
Nelle
note che seguono sono riportati alcuni passi di queste Osservazioni
Conclusive nelle quali il Comitato dell'ONU invita le autorità
italiane a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena
attuazione della Convenzione e quindi alla piena fruizione dei
diritti da parte di bambini e adolescenti.
Nella
scelta delle citazioni si è concentrata l'attenzione su
quei passi che riguardano i figli dei migranti, bambini e adolescenti
a rischio di esclusione sociale per insufficiente attenzione alla
loro condizione e, in definitiva, ai loro diritti, che possono
essere realizzati solo rimuovendo gli ostacoli che si frappongono
alla loro fruizione.
Le
associazioni di volontariato e ONG che hanno predisposto il rapporto
supplementare all'attenzione del Comitato ONU si sono costituite
in un Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia
e dell'Adolescenza. Questo Gruppo di Lavoro redige annualmente
un Rapporto di aggiornamento sull'attuazione dei diritti dell'infanzia.
Da
questo rapporto abbiamo estratto i passi più significativi
in relazione ai diritti dei migranti e dei loro figli. Ogni capitolo
si apre con le Osservazioni del Comitato ONU seguite dai commenti
del gruppo di Lavoro e dalle esplicite raccomandazioni dello stesso
Gruppo di Lavoro alle autorità italiane per completare
l'attuazione della convenzione.
Il
tempo volge al termine e non c'è il tempo per illustrare
come meriterebbero le Osservazioni conclusive del Comitato ONU
e le proposte del Gruppo di Lavoro delle ONG contenute nel rapporto
Mi
limito a leggerne il sommario:
Le proposte di legge per l'istituzione di un Garante nazionale
per l'infanzia e l'adolescenza
La riforma del sistema della giustizia minorile
La riforma scolastica alla luce del principio della CRC di non
discriminazione e di partecipazione
Il diritto all'istruzione per i minori appartenenti ai gruppi
più vulnerabili
Misure
speciali per la tutela dei minori appartenenti ai gruppi più
vulnerabili.
.
I minori stranieri non accompagnati
I
minori rom
L'attuazione
in Italia del protocollo opzionale alla CRC sulla vendita e la
prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante i minori
Vorrei solo segnalare l'importanza fondamentale del primo punto
da cui dipendono in qualche modo tutti gli altri. L'istituzione
del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Sei disegni
di legge giacciono alla Camera e un testo unificato (da altri
sei che ne erano stati presentati) è depositato al Senato
dove però molto difficilmente potrà essere discusso
in questo scorcio di legislatura. Le speranze che avevamo e che
erano incoraggiate dallo stesso piano nazionale per l'Infanzia
resteranno speranze e l'Italia non avrà ancora il Garante,
come invece ha la maggior parte degli stati europei.
Non
mi basta il tempo per parlare degli altri punti che rinvio alla
lettura, per chi lo vorrà, del testo integrale che lascerò
in segreteria.
Ho
però il tempo per dirvi come è finita la storia
di Ivan. O meglio di quello che io so ancora di quella storia.
Ivan non ha frequentato il corso. Quando gli ho comunicato il
risultato mi ha detto che era venuto per cercare di aver qualche
informazione sulla prova ma che non avrebbe potuto frequentare
il corso perché stava cercando un lavoro per l'estate.
Non
so come sia andato il suo esame di ammissione all'Università.
Ma sono sicuro che ha le risorse per farcela a vincere gli ostacoli
che si frappongono al pieno esercizio dei suoi diritti.
I.
Le proposte di legge per l'istituzione
di un garante nazionale
per l'infanzia e l'adolescenza
Il
Comitato ONU raccomanda che l'Italia porti a fondo l'impegno di
istituire un ombudsman nazionale indipendente per l'infanzia -
se possibile come parte di un'istituzione nazionale indipendente
a favore dei diritti umani e in accordo con quanto stabilito dai
Principi di Parigi relativi allo status delle istituzioni nazionali
per la promozione e la tutela dei diritti umani (Risoluzione dell'Assemblea
Generale48/134) al fine di monitorare e valutare i progressi nell'attuazione
della Convenzione. Dovrebbe trattarsi di una struttura accessibile
ai minori, in grado di accogliere e trattare, con la dovuta sensibilità,
le denunce di violazione dei diritti dei bambini, e dotata degli
strumenti adeguati per potersi rivolgere agli stessi in modo efficace.Il
Comitato raccomanda inoltre un adeguato raccordo tra le istituzioni
a livello nazionale e regionale.
(Osservazioni Finali indirizzate dal Comitato ONU sui diritti
dell'infanzia all'Italia - CRC/C/15/Add.198, 31 gennaio 2003,
punti 14 e 15)*.
* La traduzione in italiano delle Osservazioni Finali utilizzata
nel Rapporto
è quella del Centro nazionale di documentazione e analisi
per
l'infanzia e l'adolescenza e quella curata da UNICEF Italia.
In
Italia non è ancora operativa un'Istituzione nazionale
indipendente a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonostante
la sua creazione sia stata sollecitata dal Comitato ONU sui diritti
dell'infanzia sia nelle Osservazioni Finali indirizzate al nostro
Paese nel 2003 sia in quelle precedenti, e nonostante l'impegno
assunto nel Piano d'azione e di interventi per la tutela dei diritti
e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2004.
La mancata istituzione di tale figura disattende altresì
quanto stabilito nei "Principi di Parigi" (Risoluzione
Ass. Gen. ONU 48/134 del 1993) e nella Convenzione di Strasburgo
sull'esercizio dei diritti dei minori1, nonché il punto
312 del documento conclusivo della Sessione Speciale dell'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (UNGASS, maggio
2002), "Un mondo a misura di bambino". Numerosi sono
anche i documenti adottati a livello europeo in cui si sollecita
l'istituzione di un simile organismo3. Attualmente giacciono alla
Camera sull'argomento i seguenti Disegni di Legge: C.695, C.818,
C.1228, C.1999, C.3667, C.4242. Le numerose proposte di legge
presentate in Senato, invece, sono confluite alla fine del 2004
in un testo unificato che ricomprende i disegni di legge S.1916,
S.2461, S.2469, S.2649 e S.2703. Occorre però rilevare
che le proposte di legge giacenti in Parlamento non garantiscono
a questa figura la necessaria autonomia e indipendenza dal potere
centrale nemmeno dal punto di vista finanziario. Infine bisogna
constatare la scarsa priorità assegnata all'approvazione
del testo unificato di cui sopra e la conseguente lentezza dell'iter
parlamentare necessario alla sua approvazione. In alcune Regioni
italiane si è assistito all'approvazione di leggi regionali
istitutive di difensori, garanti o tutori per l'infanzia o di
uffici/commissioni/strutture analoghe di promozione e controllo
dei diritti dell'infanzia: Regione Marche (Legge 15/10/2002 n.
18); Regione Lazio (Legge 28/10/2002 n. 38); Regione Veneto (Legge
9/8/1988 n. 42), Regione Friuli Venezia Giulia (Legge 24/6/1993
n. 949 - art. 19), Regione Basilicata (Legge 17/4/1990 n. 15),
Regione Abruzzo (Legge 14/2/1989 n. 15), Regione Piemonte (Legge
31/8/1989 n. 55, Regione Umbria (Legge 23/1/1997 n. 3), Regione
Puglia (Legge 11/2/1999 n. 10) e recentemente la regione Calabria
(Legge 12/11/2004 n. 28). Tuttavia solo nelle Marche, nel Friuli
Venezia Giulia ed in Veneto vi è una figura di tutore/garante
effettivamente attivo sul territorio. Purtroppo si riscontra di
frequente disomogeneità tra le leggi regionali istitutive
del garante relativamente a funzioni, struttura, coordinamento
con la figura di un futuro Garante nazionale.
Il Gruppo di Lavoro raccomanda di: istituire il prima possibile
il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, con caratteristiche
di autonomia e indipendenza, conformemente a quanto previsto dagli
strumenti internazionali ratificati dal nostro Paese e da quelli
europei cui l'Italia è vincolata a dare immediata applicazione;
far sì che tutte le regioni si avviino verso l'istituzione
di un Garante regionale per l'infanzia e adottino leggi regionali
uniformi in materia; assicurare un adeguato coordinamento tra
la figura del Garante nazionale e i garanti regionali.
II.
La riforma del sistema della
giustizia minorile
Il
Comitato ONU raccomanda che l'Italia, all'interno della riforma
della giustizia minorile, integri pienamente i provvedimenti ed
i principi della Convenzione, in particolare per quanto concerne
gli articoli 37, 40, e 39, ed altre norme internazionali relative
a quest'ambito, quali le Regole minime standard delle Nazioni
Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di
Pechino), le
Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza
minorile (Linee Guida di Riyadh), le Regole delle Nazioni Unite
per la protezione dei minori privati della libertà e le
Linee Guida di Vienna per l'intervento sui minori all'interno
del sistema giudiziario penale. In particolar modo:
a)
adotti tutti i provvedimenti necessari, anche attraverso campagne
di sensibilizzazione e un'adeguata formazione del personale interessato,
al fine di prevenire ed eliminare la discriminazione nei confronti
dei minori di origine straniera e dei minori Rom;
b) permetta ispezioni periodiche ai Centri di accoglienza e agli
Istituti penali minorili, da parte di organismi imparziali e indipendenti,
e garantisca che ogni minore privato della propria libertà,
abbia accesso a procedure di reclamo indipendenti, accessibili
e child-sensitive;
c) offra agli addetti dell'amministrazione della giustizia minorile
una formazione riguardo i diritti dei minori.
(CRC/C/15/Add.198, 31 gennaio 2003, punti 51,52,53)
L'Italia
pur avendo dato riconoscimento al principio dell'interesse superiore
del minore, con la sentenza n. 1 del 16 gennaio 2002 della Corte
Costituzionale e avere adottato, dopo la ratifica della Convenzione
sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, leggi innovative
a tutela dei diritti dei minori,4 presenta oggi un sistema di
giustizia minorile obsoleto e ancora non pienamente conforme:1)
ai principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
(in particolare a quelli indicati nell' Art. 3 / Art. 4 Art. 12
/ Art. 16); 2) alle Regole Minime ONU relative all'amministrazione
della giustizia minorile penale (in particolare Art. 2, Art. 14,
Art. 17, Art. 18); 3) alla Convenzione Europea sull'esercizio
dei diritti dei minori, per quanto concerne l'ascolto del minore
in tutti i procedimenti giudiziari che lo riguardano; I Tribunali
per i minorenni esistenti in Italia, costituiti con legge del
1934, sono in numero limitato sul territorio nazionale, presentano
malfunzionamenti e carenze di specializzazione. Nel 2002 sono
stati presentati alla Camera due DDL governativi - n. 2501 e n.
2517 - di riforma del sistema della giustizia minorile. Essi,
dopo un aperto schieramento contrario delle associazioni interessate
e a seguito di un4 Legge 285/1997, Legge 451/1997 e Legge 269/1998.
acceso dibattito parlamentare, sono stati respinti in quanto in
parte non rispondenti al dettato costituzionale, "limitativi"
nel loro tentativo di riforma e soprattutto privi di adeguate
risorse finanziarie, che consentano di realizzare quel sistema
giuridico specifico, rispondente alle esigenze dei minori, di
cui il Paese necessita. Dopo la bocciatura alla Camera del progetto
di Riforma Castelli, a gennaio 2004 sono stati presentati in Senato
due Disegni di Legge - S2570 e S1338 - di riforma dei Tribunali
minorili, la cui discussione non è ancora iniziata.Ad oggi
in Italia non è stata avviata una riforma sulle modalità
di esecuzione delle pene attribuite ai minori né la modifica
della Legge 30/2001, per consentire a tutti i bambini e alle detenute
madri di scontare la pena detentiva in un luogo diverso dal carcere,
né una modifica della Legge 189/2002 (Legge Bossi Fini),
che dia la possibilità alle detenute madri straniere, al
termine della loro penadetentiva, di ottenere la revoca dell'espulsione
automatica, qualora abbiano compiuto un percorso di risocializzazione
positivo, e i loro figli siano stati inseriti in un percorso scolastico.Appare
evidente che i minori nel nostro ordinamento non vengono pienamente
riconosciuti quali "soggetti portatori di diritti"come
indicato dalla Convenzione ONU: manca una normativa "organica"
che disciplini le ipotesi di intervento e di ascolto del minore
nei procedimenti giudiziari ed amministrativi che lo riguardino.
La Convenzione di Strasburgo, ratificata con la Legge 20 marzo
2003 n. 77, è stata infatti applicata ad un numero di procedimenti
civili limitati e scarsamente rilevanti ai fini dell'ascolto,
del rispetto delle opinioni e della più ampia tutela dei
diritti dei minori in Italia. Nello specifico, è stata
applicata ai seguenti articoli del Codice Civile: w art. 145 c.c.
(intervento del giudice in caso di disaccordo fra i coniugi circa
l'indirizzo della vita familiare);w art. 244 ultimo comma, c.c.
(azione di disconoscimento promossa dal curatore speciale dell'ultrasedicenne);
w art. 247 ultimo comma, c.c.(legittimazione passiva nel-l'azione
di disconoscimento, nel caso di morte del presunto padre o madre
o figlio);w art. 264 comma 2, c.c (autorizzazione del figlio ultrasedicenne
ad impugnare il riconoscimento).w art. 274 c.c. (ammissibilità
dell'azione giudiziale di paternità);w art. 322 c.c.(annullabilità
degli atti compiuti dai genitori in nome e per conto del figlio
minore senza le autorizzazioni necessarie); w art. 323 c.c. (atti
vietati ai genitori).In campo penale mancano norme che riformino
l'esecuzione penale minorile, affinché tenda, conformemente
all'art. 39 e 40 della Convenzione ONU e in un'ottica riparativa,
al "recupero del minore deviato" attraverso provvedimenti
alternativi alla pena. Carente è la formazione degli operatori
della giustizia minorile. Carente è anche l'attenzione
del legislatore italiano al "minore straniero",che viene
in contatto con il sistema della giustizia minorile, così
come mancano strutture indipendenti che effettuino un monitoraggio
costante delle condizioni di detenzione minorile. La recente Relazione
ufficiale sull'amministrazione della giustizia in Italia relativa
al 2004 evidenzia infatti l'esigenza di un complesso di norme
che regolamenti l'esecuzione delle pene riguardanti i minori;
inoltre sottolinea che la maggioranza dei minori tratti in arresto
nel nostro Paese - perché colti in flagranza di reato -sono
stranieri, per lo più extracomunitari e Rom, che non si
possono avviare verso percorsi alternativi alla pena, a causa
della mancanza di comunità pubbliche, pur previste dal
1988 con DPR n. 448.
Il Gruppo di Lavoro raccomanda:
………… la promozione di azioni di prevenzione,
attraverso la realizzazione di specifici programmi, valorizzando
le buone pratiche in atto in alcuni Comuni italiani e prestando
una particolare attenzione ai ragazzi/e a rischio.
III.
La riforma scolastica alla luce
del principio della CRC di non
discriminazione e di partecipazione
Il
Comitato Onu raccomanda che l'Italia (CRC/C/15/Add.
198, 31 gennaio 2003, punto 44):
…………….
b) adotti tutti i provvedimenti necessari al fine di eliminare
le disparità nei risultati scolastici tra ragazze e ragazzi
e tra minori provenienti da diversi gruppi sociali, economici
o culturali, e di garantire a tutti i minori un'eguale qualità
di istruzione;
…………..
Il 12 marzo 2003 è stata approvata in Senato la Legge delega
al Governo 53/2003 per la definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e formazione professionale.…………………………..è
possibile svolgere le seguenti considerazioni.
Per quanto attiene al principio di non discriminazione, la Legge
delega, nel garantire il diritto all'istruzione e alla formazione
professionale, non fa alcun riferimento a categorie di minori
svantaggiati (quali ad esempio minori stranieri, minoranze etniche,
in particolare minori Rom, minori stranieri non accompagnati,
minori in situazioni di disagio socio-economico e minori adottati
o in affidamento) e indica solo gli interventi, a norma della
Legge 104/1992, per favorire l'integrazione dei minori disabili.
Inoltre tale Legge, nell'individuare i criteri a cui dovrà
ispirarsi il sistema educativo d'istruzione e formazione, trascura
la dimensione globale a cui dovrebbe richiamarsi ogni questione
educativa, culturale, sociale, economica e l'esistenza di minori
provenienti da Paesi extra-europei che non devono necessariamente
sviluppare la coscienza storica e il senso di appartenenza alla
civiltà europea.…………………………….Tutto
questo contribuirà ad aumentare la disparità tra
gli studenti a discapito di quelli più svantaggiati.…………………………………………………….Questo
tipo d'impostazione rischia di aumentare le discriminazioni tra
gli allievi che provengono da famiglie più ricche o con
un buon grado di cultura e gli allievi le cui famiglie sono culturalmente
e socialmente più modeste, tra allievi provenienti da famiglie
italiane e allievi provenienti da famiglie straniere, accentuando
le disparità e le disuguaglianze socio-culturali…………..
Il
Gruppo di Lavoro raccomanda:
……………………………………………………………………………………………………………
- lo sviluppo di attività volte a promuovere l'inter-cultura
e favorire l'integrazione degli studenti provenienti da paesi
extraeuropei;
- lo sviluppo di processi di partecipazione attiva e di consultazione
degli studenti, che non siano solo formali, occasionali o prerogativa
di gruppi ristretti.………………………………..
??
IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE PER I MINORI
APPARTENENTI AI GRUPPI PIÙ VULNERABILI
………………………………………………………..I
minori stranieri: nell'anno scolastico 2003-2004 gli alunni stranieri
presenti nelle scuole erano 282.683 con una percentuale del 3,5%
sul totale della popolazione scolastica, mentre nell'a.s. 1992/1993
erano poco più di 30.000. La maggioranza proviene da Albania,
Marocco, ex Jugoslavia con una notevole progressione della Romania
e dell'Ecuador. Il 90,5% di alunni stranieri erano iscritti nelle
scuole statali, mentre il restante 9,5% in scuole non statali.
La più elevata presenza di alunni stranieri ha riguardato
la scuola primaria (40%), mentre l'area geografica del Paese con
la percentuale più alta di alunni stranieri rispetto alla
popolazione scolastica di riferimento, si è confermata
essere il Nord-Est con un'incidenza del 6,1%, e un picco massimo
dell'8,5% nel primo anno scolastico6. La rapida crescita della
presenza di alunni stranieri, dovuta alla recente natura del flusso
migratorio, ha posto in evidenza la necessità di favorire
una migliore integrazione scolastica, e garantire il diritto all'istruzione/educazione
a tutti i minori presenti nel territorio italiano. I minori stranieri
provengono da esperienze molto differenti tra loro, alcuni ad
esempio sono figli "di seconda generazione " nati in
Italia, mentre altri sono arrivati in Italia recentemente, da
soli o con la loro famiglia, ed altri ancora sono giunti in Italia
ai fini del ricongiungimento familiare.
Per questi ultimi la scarsa conoscenza della lingua italiana costituisce
un aspetto cruciale da considerare per pianificare interventi
educativi di accoglienza ed inserimento. Andrebbe potenziato il
numero di mediatori linguistici, così come i percorsi di
educazione interculturale che si avvalgono di mediatori culturali
qualificati………………..
Minori Rom: solo il 30-40% dei minori in età scolare è
iscritto, sul territorio nazionale, alla scuola primaria dell'obbligo,
mentre tale percentuale decresce sensibilmente nella scuola secondaria
di primo grado, fino a quasi sparire del tutto nelle superiori.…………………………………………………………….L'arrivo
consistente di comunità di Rom rumeni pone con sempre maggiore
rilevanza il tema della difficoltà di inserimento o addirittura
del rifiuto, da parte di singoli istituti scolastici, per il numero
eccessivo di richieste d'iscrizione, per la mancanza di facilitatori
e mediatori culturali e per la riluttanza dei minori che in gran
parte non frequentano la scuola, finendo per praticare il mangèl
(questua) lungo le strade o nelle metropolitane, con il conseguente
sviluppo della micro-criminalità e dello sfruttamento.
Molto spesso inoltre, all'interno delle scuole dell'obbligo, i
docenti non tengono in considerazione il fatto che i minori Rom,
all'ingresso della scuola primaria, hanno una scarsa conoscenza
della lingua italiana, e conseguentemente non si predispongono
strategie opportune per l'apprendimento dell'italiano. Un'ulteriore
difficoltà è data dal fatto che in molti casi i
genitori, essendo analfabeti o con un basso livello d'istruzione,
non aiutano e non incentivano il figlio a migliorare il suo apprendimento.
Il
Gruppo di Lavoro raccomanda:
la previsione di garanzie per un effettiva integrazione
e scolarizzazione dei minori stranieri e delle minoranze
etniche, in particolare rom, predisponendo:
- adeguate risorse umane ed economiche;
- programmi e misure di sostegno, anche extrascolastici,
idonei; ………………………………………
misure
speciali per la tutela dei minori:
i minori appartenenti ai gruppi più vulnerabili
Il
Comitato ONU raccomanda che l'Italia continui a dare priorità
e ad orientare le risorse ed i servizi sociali per i minori appartenenti
ai gruppi più vulnerabili.
(CRC/C/15/Add.198, 31 gennaio 2003, punto 21(e)
Il
Gruppo di Lavoro ha ritenuto importante focalizzare la propria
attenzione sui minori appartenenti ai gruppi più vulnerabili,
come evidenziato dal Comitato ONU nelle proprie raccomandazioni
al Governo italiano. In particolare verrà brevemente esaminata
la condizione dei minori economicamente svantaggiati, dei minori
stranieri,rom e disabili, con la necessaria premessa che i minori
appartenenti a questi gruppi hanno gli stessi diritti di tutti
i minori, ma potrebbero necessitare di qualcosa di differente
per poter accedere a tali diritti. Occorre sempre tener presente
che tutti gli articoli della CRC e i relativi diritti si applicano
a tutti i minori, e dunque anche ai minori appartenenti ai gruppi
più svantaggiati, per i quali però, in considerazione
della loro particolare vulnerabilità, sono previsti anche
degli specifici articoli della CRC.
II.
I minori stranieri
?? I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
I minori stranieri non accompagnati sono quei minori stranieri
che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza
da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili,
in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano6. Secondo
gli ultimi dati pubblicati dal Comitato Minori Stranieri7 a metà
del 2003, i minori stranieri non accompagnati registrati risultavano
essere circa 7.000.
I minori stranieri non accompagnati giungono in Italia dopo giorni
di viaggio, in condizioni fisiche e psicologiche precarie, il
che rende più problematico il loro impatto con un ambiente
e una cultura diversa da quella di provenienza, soprattutto tenuto
conto della mancanza di riferimenti affettivi. Alcuni di questi
minori sono vittime di sfruttamento sessuale o lavorativo (nell'ambito
dell'accattonaggio o di attività illegali quali furti e
spaccio). Una piccola parte di minori stranieri non accompagnati
fa richiesta di asilo al momento dell'arrivo in Italia. Una volta
identificati, e dimostrata la minore età, i minori devono
essere segnalati al Comitato Minori Stranieri, che deve disporre
le indagini nel paese d'origine e, nel caso sia nel suo superiore
interesse, il rimpatrio assistito.
I tempi di attesa per le indagini sono lunghi a causa delle difficoltà
oggettive in cui queste si svolgono. Non è chiaro se il
Comitato, laddove proceda al rimpatrio, risponda a delle logiche
dettate da politiche migratorie, piuttosto che dall'effettivo
superiore interesse del minore, la cui opinione deve essere tenuta
in debito conto durante la procedura. La maggior parte dei minori
stranieri non accompagnati è presente sul territorio italiano
in condizione irregolare, sia perché i minori spesso non
vengono intercettati in frontiera (molti entrano in Italia come
falsi figli di passeurs), sia perché, quando entrano in
contatto con le istituzioni, sono molti i ragazzi che rifiutano
i percorsi di integrazione e si allontanano dalle strutture in
cui vengono inseriti9. Una parte di questi minori sono vittime
di traffico e tratta, e si constata come non vi siano interventi
adeguati per contrastare lo sfruttamento e favorire il loro inserimento
in percorsi di integrazione.
…………….
8 Non è chiaro il motivo delle poco numerose richieste
d'asilo presentate
da minori: preoccupazione viene espressa dagli operatori rispetto
alla mancanza di adeguata informazione in proposito da parte delle
autorità preposte e alla mancanza in Italia di una legge
organica
sull'asilo.
9 Si calcola che nella capitale siano circa 2mila i minori stranieri;
solo
nel 2004 sono stati più di mille i ragazzi registrati nelle
pronte accoglienze:
il numero è ben maggiore se si considera che l'82% si è
allontanato
dai centri di accoglienza………………………..
Rispetto
al permesso di soggiorno, prevale la condizione di minore rispetto
alla condizione di straniero: per questo motivo viene emesso un
permesso di soggiorno "per minore età"10. Al
compimento della maggiore età, diventa però problematico
ottenere un permesso di soggiorno in quanto questo è fatto
largamente dipendere da decisioni del Comitato Minori Stranieri
che raramente si esprime al riguardo: di conseguenza i neo-maggiorenni
vengono lasciati in condizione di irregolarità. In maniera
diversa rispetto alla linea tenuta dal Comitato si è espressa
la Corte Costituzionale, la quale ha affermato che il permesso
può essere rilasciato alla maggiore età a coloro
che sono stati sottoposti a tutela. La poca chiarezza e il lungo
periodo di attesa del Regolamento di Attuazione della Legge 189/200211
hanno reso la normativa suscettibile di interpretazioni: la prassi
rispetto alle procedure che riguardano l'identificazione, l'accoglienza
e l'integrazione del minore straniero non accompagnato sono differenti
da regione a regione. La diversità delle procedure si evidenza,
ad esempio, nei provvedimenti dei Tribunali per i minorenni rispetto
all'affidamento e all'apertura di tutela. Le possibilità
di integrazione dei minore stranieri viene ostacolata, oltre che
dalla normativa poco chiara e dalla prassi, anche dai ritardi
nei rilasci di provvedimenti di tutela e/o affidamento, che costituiscono
requisiti per l'ottenimento del permesso di soggiorno.Richiede
infine particolare attenzione la questione legata al sistema della
giustizia minorile: i minori stranieri che sono transitati nei
CPA durante il 2004 sono stati 2.279, rappresentando il 59% di
tutti i minori entrati e transitati nei CPA a livello nazionale12.
Guardando alle più grandi città italiane, le percentuali
di stranieri sul totale dei minori transitati nei centri aumentano
fino ad arrivare all'81,6% di Torino, l'82,3% di Roma e il 76%
di Milano.Per quanto riguarda i minori stranieri che entrano nel
circuito penale, si rileva un'applicazione della detenzione
molto più frequente rispetto ai minori italiani e un elevato
fallimento dei percorsi di reinserimento sociale: nel solo territorio
di Roma, nel 2004, nell'Istituto Penale Minorile sono entrati
60 minori italiani e 269 stranieri, ovvero l'81% sul totale degli
ingressi13.
Il
Gruppo di Lavoro raccomanda di:
- mettere in atto politiche che favoriscano l'emersionedei minori
dalla loro condizione irregolare, la loro partecipazione a progetti
di integrazione, il contrasto allo sfruttamento e la prevenzione
della devianza minorile;
- modificare le norme e le prassi in modo che i minori possano
ottenere un permesso di soggiorno durante la minore età
e mantenerlo fino al compimento dei 18 anni, per poi rinnovarlo
affinché possano lavorare;
- rendere più rapide le decisioni sul rimpatrio e adottare
criteri affinché sia deciso nel superiore interesse del
minore;
- migliorare le condizioni di accoglienza;
- adottare misure per favorire il reinserimento sociale dei minori
sottoposti a procedimento penale.………………………………..
III.
I minori rom
Il
Comitato ONU rimane preoccupato per la difficile situazione sociale
dei bambini rom, ed il loro limitato accesso ai servizi sanitari
ed educativi. Il Comitato vede inoltre con grande preoccupazione
la discriminazione in danno di questo gruppo di minori, alle volte
da parte dello stesso personale dello Stato parte. Il Comitato
raccomanda che l'Italia sviluppi, in cooperazione con le Associazioni
e/o ONG rom, politiche attive e programmi globali per prevenire
l'esclusione sociale e la discriminazione, per permettere ai minori
rom di godere appieno dei propri diritti, ivi compreso l'accesso
all'istruzione ed ai servizi sanitari.
(CRC/C/15/Add.198, 31 gennaio 2003, punti 54 e 55)
Sul numero dei rom, sinti e caminanti non esistono censimenti
precisi, ma stime che mettono in luce profondi elementi di disuguaglianza
ed esclusione. In Italia vi sono 27 comunità17 tra loro
distinte per provenienza, religione, professioni esercitate, formate
per circa la metà da italiani di antico insediamento e
per l'altra metà da profughi ed emigranti giunti tra la
prima e la seconda guerra mondiale dalle aree di confine con le
regioni nord orientali, la cui comune "identità"
poggia quasi esclusivamente su fattori linguistici. All'interno
del variegato e complesso mosaico della società rom in
Italia emergono in modo dirompente gli effetti di una ripresa
dell'emigrazione dai paesi dell'Europa orientale e dell'area balcanica,
in particolare dalla Romania, dove si calcola che tra i due e
i tre milioni siano rom, circa il 10% della popolazione totale
e quasi un quarto di quella rom europea. La mancanza di appropriate
politiche di integrazione ha relegato molti gruppi rom, in particolare
quelli di provenienza balcanica, in una condizione di marginalità
economica, sociale e culturale. La condizione dei minori è
in stretta relazione con quella della famiglia di appartenenza,
del "gruppo", ovvero dei rapporti con la comunità
territoriale che hanno forti ricadute sul piano sociale, dell'educazione
e della salute. Si sottolinea la presenza sul territorio di fasce
di popolazione rom che normalmente non usufruiscono dei servizi
sanitari, o vi si rivolgono solo per prestazioni urgenti. Infatti,
le drammatiche condizioni di vita proprie di chi vive questa situazione
agiscono negativamente sulla tutela della salute, in particolare
delle giovani ragazze madri e dei minori. Gli indici relativi
ai tassi di natalità, morbilità, mortalità
rilevati nei diversi gruppi rom sono, in molti casi, drammaticamente
accostabili a quelli dei Paesi in via di sviluppo. Spesso l'accesso
al sistema sanitario è rappresentato solo dal pronto soccorso
ospedaliero, per le sue caratteristiche di visibilità,
accessibilità ad ogni orario, gratuità, assenza
di controllo di documenti, per la possibilità di accompagnamento
e di solidale permanenza accanto al paziente. Il ricorso a tale
struttura avviene, dunque, nel momento di conclamata necessità
(fatti traumatici o l'apparire di
sintomi acuti della malattia), mentre affezioni anche gravi rimangono
ignorate per lungo tempo.
I dati di dimissione ospedaliera relativi ai ricoveri evidenziano
inoltre frequenti ospedalizzazioni in età pediatrica, soprattutto
nel corso del primo anno di vita, con una predominanza di ricoveri
per malattie infettive, respiratorie e per patologie neonatali.
Per comprendere appieno l'importanza di questi dati, occorre tenere
presente che, a seconda delle comunità, la popolazione
sotto i 14 anni oscilla tra il 48 e il 52 % del totale e che solo
il 2,5 - 3,0 %
supera i sessant'anni. Esiste inoltre una stretta correlazione
fra profilo epidemiologico dei problemi di salute e fattori di
rischio socio ambientali che danno luogo a fenomeni di emarginazione
o anomia sociale. Bisogna puntare l'attenzione sulla mediazione
tra due culture femminili diverse: quella fortemente innovativa
delle operatrici dei servizi territoriali del settore maternoinfantile
e la specifica cultura del corpo, della sessualità, della
gravidanza, del parto e dell'accudimento e crescita dei bambini
di cui sono portatrici le romnì, le donne rom. In questa
dinamica di interscambio culturale assumono un ruolo centrale
i servizi dell'area della famiglia, infanzia ed età evolutiva,
in relazione agli scenari demografici (soprattutto se si pensa
al sempre più consistente fenomeno migratorio) e ai bisogni
di prevenzione. Pertanto è necessario il superamento di
un modello di intervento solo di tipo emergenziale e per questo
frammentario. Negli ultimi anni si è registrato poi un
incremento di minori rom autori di reato presenti negli istituti
penali minorili, con una percentuale elevata di giovani ragazze.
La durata della permanenza è mediamente maggiore a quella
dei ragazzi "italiani" a causa della difficoltà
nell'ottenere misure alternative alla detenzione, come l'affidamento
ai servizi sociali o alle stesse famiglie rom. I servizi sociali
si dimostrano spesso incapaci di adattare gli interventi alle
caratteristiche specifiche di queste comunità, per la mancanza
di adeguate conoscenze, per l'eccessiva rigidità dei modelli
operativi, la condizione abitativa precaria, con il conseguente
ricorso a percorsi di tipo quasi esclusivamente sanzionatorio.
Altro fenomeno in forte ripresa tra i bambini rom è il
mangèl (la questua) praticato nei centri urbani, talvolta
con i propri genitori, sui tram, agli angoli delle strade, nelle
metropolitane, che costituisce un vero e proprio stile di vita
dell'intera famiglia dettato dalla povertà materiale e
culturale, senza tuttavia che si verifichino violenze né
episodi di vero e proprio sfruttamento. Complessa è poi
la questione della scolarizzazione dei minori rom, ed alto è
il tasso di dispersione scolastica. Sebbene la Circolare Ministeriale
n. 207 del 1986 abbia sancito il diritto dei bambini rom a frequentare
la scuola dell'obbligo, impegnando lo Stato ad elaborare interventi
specifici, sono poche le scuole in grado di svolgere attività
integrative, così come sono scarse le iniziative di formazione
e sensibilizzazione del corpo insegnante ed è raro l'impiego
di mediatori culturali.
Il
Gruppo di Lavoro raccomanda di:
- rendere note le azioni intraprese per favorire l'integrazione
dei minori rom;
- adoperarsi per garantire il lavoro di rete tra i servizi sociali,
sanitari, educativi, e le associazioni presenti sul territorio,
al fine di facilitare gli interventi programmati, consolidare
i servizi esistenti e allargare la sperimentazione a nuovi ambiti
dove risultano essere presenti insediamenti di popolazione rom
e sinti;
- promuovere un monitoraggio da parte dei CSA provinciali per
programmare l'inserimento dei minori rom attraverso il coinvolgimento
di un numero significativo di scuole, evitando in tal modo che
si costituiscano dei "poli" privilegiati, la costituzione
di pluriclassi "differenziali" etc.;
- promuovere la formazione del personale scolastico, la formazione
e l'inserimento di mediatori culturali;
- istituire servizi di mediazione culturale sanitaria, con la
presenza di mediatrici sanitarie rom, che sono tra i soggetti
più autorevoli per agire consapevolmente all'interno della
propria cultura e comunità.
l'attuazione
in italia del protocollo opzionale
alla crc sulla vendita e la prostituzione di
bambini e la pornografia rappresentante i minori
L'Italia ha ratificato il Protocollo Opzionale alla CRC sulla
vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia
rappresentante i bambini con la Legge 46/2002.Il Protocollo prevede
che, entro due anni dall'entrata invigore, il Governo debba redigere
un rapporto per il Comitato
ONU in cui vengano indicate dettagliatamente quali misure siano
state adottate per dare attuazione alle disposizioni previste
dal Protocollo. Successivamente le informazioni relative all'applicazione
del Protocollo saranno inserite nel Rapporto periodico sull'attuazione
della CRC che il Governo invia ogni cinque anni al Comitato ONU.
Nel maggio 2004, il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani
del Ministero degli Affari Esteri ha inviato il primo rapporto.
Il Gruppo di Lavoro intende contribuire al monitoraggio compiuto
dalle istituzioni, focalizzando l'attenzione su alcune delle questioni
sollevate nel rapporto governativo sulla condizione dello straniero
Durante
il semestre di Presidenza italiana del consiglio dell'Unione Europea
(giugno-dicembre 2003) è stata data rilevanza ai diritti
dell'infanzia, grazie alla particolare attenzione rivolta al tema
da parte dei Ministeri coinvolti nell'organizzazione dell'agenda
politica del semestre. Oltre al consueto incontro dell'Europe
dell'enfance (Lucca, settembre 2003), che vede riuniti i rappresentanti
dei Ministeri europei responsabili per l'infanzia, è stato
organizzato anche un ulteriore incontro interministeriale, dedicato
ai diritti dell'infanzia, in collaborazione con il Governo francese
(Parigi, 20 novembre 2003); il Forum sui diritti umani è
stato dedicato ai minori, e ChidONEurope1
(la cui istituzione e sviluppo sono stati fortemente sostenuti
dal Governo italiano) ha organizzato un seminario sui minori stranieri
non accompagnati. Infine un importante risultato è stato
raggiunto con l'adozione delle Linee Guida europee sui minori
nei conflitti armati, che rappresenta il primo documento a livello
europeo adottato in materia. Tuttavia occorre anche sottolineare
come durante il semestre la centralità del dibattito sia
stata spesso assunta dalla "famiglia", piuttosto che
dai minori, secondo un impostazione conservativa che stenta a
riconoscere appieno i bambini e gli adolescenti come soggetti
di diritti e i documenti adottati siano stati di scarsa incisività.
In particolare, e con riferimento ai due suddetti incontri interministeriali,
si rileva che dall'incontro di Lucca è emersa una dichiarazione
di principi, alla quale peraltro non è stata data ampia
pubblicità, e sulla quale non è stato attivato alcun
percorso di follow up o di monitoraggio, mentre il meeting di
Parigi si è concluso senza l'adozione di alcun documento
ufficiale.
IV.
La tratta dei minori
Il
Comitato ONU vede con preoccupazione l'elevato numero di bambini
vittime di traffico sessuale in Italia. IComitato raccomanda che
l'Italia: si impegni per prevenire e combattere la tratta di minori
per scopi sessuali, in conformità con la Dichiarazione
e l'Agenda per le azioni, e l'Impegno globale adottato ai Congressi
mondiali contro lo sfruttamento sessuale del 1996 e 2001.
(CRC/C/15/Add.198, 31 gennaio 2003, punti 49 e 50)
Molto
importante in materia è stata l'emanazione della Legge
228/2003, che conferma la volontà dell'Italia di recepire
le disposizioni contenute nella Decisione Quadro 2002/629/JHA
del Consiglio Europeo, del 19 luglio 2002, sulla lotta al traffico
di esseri umani, prevedendo l'inasprimento
delle pene nel caso di tratta di minori, il principio di extraterritorialità,
la protezione speciale del minore sia durante che al di fuori
del procedimento, una maggiore flessibilità delle indagini.
La Legge 228/2003, però, presenta delle criticità
che rischiano di inficiarne notevolmente l'impatto. Per quanto
concerne le fattispecie di reato, infatti, si rileva che: per
la sussistenza del reato di riduzione in schiavitù, il
nuovo art. 600 introdotto dalla Legge 228/2003 richiede, oltre
allo stato di schiavitù, quello di soggezione, spesso molto
difficile da provare, soprattutto se la vittima è un minore.
Occorre quindi un'interpretazione estensiva della norma, che permetta
di riconoscere lo stato di assoggettamento anche laddove vi siano
sporadici casi di libertà della vittima, se è comunque
privata del suo libero arbitrio…………
Il Gruppo di Lavoro raccomanda:
la ratifica del Protocollo di Palermo (Protocollo addizionale
alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità
organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la
tratta di persone, in particolare donne e bambini, 2000, Palermo);
l'adozione di procedure per identificare i minori vittime di tratta,
in collaborazione con i paesi di provenienza, tenendo in debita
considerazione il fatto che in molti di questi paesi non esiste
un'anagrafe e che alcuni di questi minori sono resi ancora più
vulnerabili dal non essere mai stati registrati;
il finanziamento del Fondo AntiTratta con le risorse reviste dall'art.
12 della Legge 228/2003.
V.
Prostituzione minorile
La
prostituzione minorile femminile straniera presenta, per molti
versi, caratteri comuni a quella adulta, tanto nelle modalità
di svolgimento che nelle motivazioni che la determinano. Tuttavia,
è innegabile come la minore età rappresenti un indizio
assai significativo di un possibile sfruttamento o di un'avvenuta
tratta. I contesti in cui si svolge sono principalmente la strada,
per ciò che riguarda le ragazze di nazionalità nigeriana,
e l'appartamento per le minori aventi altra nazionalità,
in particolare rumena. Difficilmente una ragazza minorenne esercita
la prostituzione nei locali notturni, preferendo il gestore attendere
il compimento dei 18 anni. La prostituzione minorile femminile
rappresenta una porzione importante del fenomeno prostituivo (circa
il 10%).La prostituzione minorile maschile straniera, nella sua
massima parte, è esercitata all'aperto (in particolare
nelle stazioni ferroviarie). La fascia di età interessata
è di norma più bassa (dai 13 ai 17 anni), riguarda
in particolare ragazzi rumeni rom, e in misura minore ragazzi
provenienti dal Nord-Africa, dai balcani, dall'Albania. Le caratteristiche,
le motivazioni e i possibili interventi sono molto differenti
dal contesto noto della prostituzione straniera femminile. Il
fenomeno è comunque molto diffuso, anche se quasi del tutto
ignorato, e si tende spesso a semplificarlo nel fenomeno della
tratta o della "pedofilia", ignorandone in tal modo
le peculiarità e la sua tendenziale estraneità alla
coercizione………………………………………
Per quanto riguarda i minori stranieri vittime di prostituzione
coatta, il Governo italiano ha iniziato a dare una concreta risposta
ai bisogni di tali vittime con l'introduzione della disciplina
di cui all'art. 18 D.lg. 286/1998 e l'approvazione del suo Regolamento
attuativo (D.P.R. 394/99)17. In forza del succitato art. 18, il
Dipartimento per le Pari Opportunità ha finanziato specifici
progetti di protezione sociale gestititi da enti locali e organizzazioni
del privato sociale. Dal 2000 fino all'agosto 2004, sono stati
realizzati 296 progetti di protezione, grazie a cui sono state
accolte e assistite 6.781 vittime di tratta, di cui 318 minorenni.
In genere, nel corso degli anni il numero di minori inseriti nei
progetti varia tra il 4 e il 6% del totale delle vittime di tratta
e prostituzione coatta. Si tratta comunque di percentuali che
non corrispondono al fenomeno, in quanto è più difficile
che un minore intraprenda un percorso sulla base dell'art. 18,
poiché la sua attività è di norma più
nascosta e difficilmente raggiungibile dagli operatori. ……………………………………………….
Dal 2000 a tutto il 2004 sono stati 4.289 i permessi di soggiorno
concessi in Italia per scopi di protezione sociale, dal 2003 si
è confermata la tendenza all'abbassamento dell'età
media delle vittime. Un punto critico, riguarda la lentezza dei
tempi di rilascio del permesso di soggiorno, che spesso varia
a seconda della regione, ma in media dal momento della richiesta
al momento dell'ottenimento di tale permesso passano dagli otto
ai dodici mesi, se non di più. Questa lentezza nelle procedure
può interferire con il percorso di protezione sociale,
tanto che il cammino della vittima verso l'autonomia rischia di
interrompersi, non potendo accedere, ad esempio, a una attività
lavorativa. Un altro grande limite registrato nella pratica risiede
nella scarsa applicazione da parte di molte questure del cosiddetto
percorso sociale, che consente l'accesso al programma senza l'onere
della denuncia.
La politica repressiva del Governo verso la prostituzione di strada
e l'immigrazione ha provocato effetti negativi quali: w il confinamento
delle ragazze minorenni provenienti dall'Est europeo negli appartamenti,
facilitandone lo sfruttamento e accentuando la loro ghettizzazione;
un incremento della diffidenza nei confronti delle Forze dell'Ordine
da parte delle ragazze minorenni nigeriane, indotte a celare la
loro reale età e sottoposte di conseguenza al trattamento
riservato alle cosiddette "clandestine", con l'effetto
di accrescere la dipendenza verso gli sfruttatori; una grossa
spinta alla mobilità dei ragazzi stranieri che si prostituiscono
nei centri urbani e che, per sottrarsi alle continue retate, tendono
a cambiare spesso città, rendendo più arduo il lavoro
di contatto degli attori sociali. L'aspetto forse più criticabile
risiede nella politica legislativa condotta con la Legge 189/2002
(Legge Bossi-Fini), il correlativo regolamento di attuazione e
una corposa serie di circolari ministeriali, chiaramente tesa
a ostacolare la regolarizzazione degli adolescenti (stranieri
non accompagnati), il loro diritto al lavoro e soprattutto la
loro progettualità: si rendono oscuri, incerti e impraticabili
i percorsi di regolarizzazione del neo-maggiorenne, inducendo
in tal modo il minore, privato di ogni diversa prospettiva, a
instradarsi o permanere in un circuito prostitutivo.L'attività
svolta dal Comitato minori stranieri risulta estranea alle necessità
di identificazione e supporto delle persone minori che hanno esercitato,
liberamente o meno,la prostituzione in Italia. amministrazione
non è improntata alla basilare necessità di formare
gli attori pubblici (e spesso il sociale "convenzionato")
sui processi di identificazione e di supporto dei minori vittime
di tratta, sfruttati ovvero semplicemente in difficoltà.
Sarebbe importante valorizzare l'utilizzo sistematico della mediazione
culturale, allo scopo di accrescere la preparazione e la capacità
di intervento di tutti gli attori coinvolti, anche al fine di
predisporre interventi precoci a supporto del minore. Sicuramente,
si avverte l'urgenza di una maggiore attenzione verso il fenomeno
della prostituzione minorile, nonché l'esigenza di un intervento
specifico che tenga conto delle sue peculiarità e, in particolare,
della necessità di intervenire sui traumi sviluppati dal
minore, anche avvalendosi delle competenze maturate nel settore
dell'assistenza e cura di minori vittime di abuso sessuale e maltrattamento.
Il
Gruppo di Lavoro raccomanda:
la formazione delle Forze dell'Ordine relativamente alle tecniche
di identificazione e supporto delle persone minori che si prostituiscono
(non solo nei casi di sfruttamento, abuso o tratta, ma anche in
quelli di prostituzione non coatta), nonché la definizione
congiunta di procedure di raccordo fra tutti gli attori territoriali
(FF.OO, servizi sociali pubblici e privati, etc.) nelle azioni
di tutela;
l'elaborazione di una politica di ordine pubblico meno aggressiva
nei confronti delle persone migranti che si prostituiscono (soprattutto
in strada); il finanziamento di progetti tesi all'analisi e comprensione
dello specifico fenomeno della prostituzione minorile maschile,
nonché all'elaborazione di innovativi strumenti di riduzione
del danno, tutela della salute e promozione delle opportunità;
l'emanazione di una circolare (ancor meglio un regolamento) che
chiarisca definitivamente la possibilità e le modalità
per gli adolescenti stranieri non accompagnati di regolarizzare
la propria posizione amministrativa una volta divenuti maggiorenni;
il rafforzamento di modelli di intervento basati su un coordinamento
a livello internazionale per rendere più efficienti le
misure di contrasto nei paesi di origine, transito e destinazione,
e a livello locale per migliorare gli interventi di rilevazione,
assistenza, protezione e reinserimento sociale.
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