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Controversie soci lavoratori e cooperative: Importante sentenza

Le controversie tra soci lavoratori e cooperative restano assoggettate al rito del lavoro anche dopo le modifiche apportate dall’art. 9 della L. 30/2003 (legge Biagi) alla legge 142/2001 che regolamenta lo status del socio lavoratore. Questo importante principio è stato affermato nella recente sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Pinerolo (sent. 22.3 -13.4.2005 n. 178) in una vertenza promossa da tre socie lavoratrici iscritte alla CUB. Lo statuto giuridico dei soci lavoratori è sempre stato controverso.

Con la sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 10906 del 1998 era finalmente stato stabilito che spetta al giudice del lavoro decidere sulle controversie tra soci lavoratori e cooperative, questo alla luce dell’assimilazione tra la loro condizione e quella dei lavoratori subordinati. La legge n. 142/2001 aveva poi dettato un complesso di norme che permettevano al socio lavoratore di avere un trattamento economico e normativo in sostanza equiparato a quello del lavoratore subordinato (applicabilità dei CCNL di settore) e di poter accedere a molti dei diritti previsti dallo Statuto dei Lavoratori. In particolare veniva prevista la soggezione al rito del lavoro delle cause del socio contro la cooperativa, con tutti i relativi vantaggi, come la celerità del rito, la gratuità, la specializzazione del giudice, il diritto ad ottenere anche la rivalutazione oltre che gli interessi legali sulle somme di cui si è riconosciuti creditori, i penetranti poteri istruttori del giudice del lavoro.
L’art. 9 della legge 30/2003 (Legge Biagi) pareva aver rimesso tutto in discussione: essa infatti contiene una norma che potrebbe essere interpretata nel senso che le cause tra soci lavoratori e cooperative sarebbero tornate ad essere soggette al rito civile ordinario. E’ evidente il significato politico e di politica giudiziaria di una siffatta interpretazione. Un soggetto debole come il socio lavoratore per far valere i propri diritti dovrebbe attivarsi ai sensi della normativa sul processo societario (di recente entrata in vigore), dettata per situazioni di tutt’altro tipo e per soggetti ben lontani dal nostro socio lavoratore. Si stanno susseguendo decisioni della magistratura di segno opposto. Chi ritiene che effettivamente la legge 30 abbia stravolto il precedente assetto e chi invece ritiene che la competenza del giudice del lavoro in questa materia resti ben ferma. A questo ultimo indirizzo aderisce il Tribunale di Pinerolo con la sentenza prima ricordata. La somiglianza tra la situazione del lavoratore dipendente e del socio lavoratore è tale per cui del tutto irrazionale sarebbe per l’ordinamento non permettere lo stesso tipo di tutela giudiziaria. Tanto più che il giudice del lavoro è chiamato a decidere anche questioni relative a tutto il vasto mondo della parasubordinazione (co.co.co. ecc. ecc.): non si spiegherebbe perché la prestazione lavorativa del socio lavoratore e solo quella dovrebbe essere trattata diversamente da tutte le altre prestazioni lavorative subordinate e parasubordinate.
Anche se il socio lavoratore è legato alla cooperativa da un rapporto associativo e non di subordinazione, ciò non toglie che la prestazione, dopo la L. 142/2001 venga resa sulla base di un diverso contratto (autonomo o subordinato) soggetto, come tale, alle regole comuni alle prestazioni lavorative, tra cui la sottoposizione al rito del lavoro.

Fonte http://www.ecn.org/cdlc

 

 

 N o t i z i e
  LIBRO VERDE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SUL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI.   31/01/2012

Il ricongiungimento familiare è un istituto necessario per permettere agli immigrati di avere una vita familiare. Dal 2003 sono in vigore norme comuni europee in materia di immigrazione che regolano a livello dell'Unione le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi1. La direttiva fissa le condizioni per l'ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in quello Stato e che sono anch'essi cittadini di un paese terzo. La direttiva non si applica ai cittadini dell'Unione.

La direttiva, che al momento dell'adozione era considerata unicamente un primo passo verso l'armonizzazione, è stata successivamente criticata dalle ONG e dal mondo accademico perché stabiliva un livello di armonizzazione piuttosto limitato.

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  PSICHIATRIA DEMOCRATICA: "NECESSARIO REGOLAMENTO ATTUATIVO PER CHIUDERE GLI OPG".   31/01/2012

Per Emilio Lupo, Cesare Bondioli e Luigi Attenasio di Psichiatria Democratica (Pd), il riconoscimento da parte del Senato che gli Opg vanno chiusi al più presto, è un fatto politico importante, anche se - ammoniscono i tre Dirigenti di Pd - il processo di deistituzionalizzazione è soltanto all’inizio.

Per Pd non bisogna avere indugio alcuno e puntare dritti all’obiettivo, concretamente, attraverso un programma-percorso che preveda quanto segue:
1) che il Governo emani - dopo l’approvazione del testo anche da parte del Parlamento - un Regolamento attuativo che detti tempi e modi del processo di dismissione, d’intesa con le Regioni e con il coordinamento del Presidente Errani;

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  GUIDA: 18 ANNI IN COMUNE - I TUOI PASSI VERSO LA CITTADINANZA ITALIANA.   31/01/2012

Flavio Zanonato Vice Presidente ANCI con delega all’Immigrazione apre la guida con una prefazione che ricordando i 150 anni dell'unità d'Italia rammenta che storicamente il nostro Paese e' stato terra di emigranti ed è divenuto un Paese con una società multiculturale.

Cari ragazzi, care ragazze, a 150 anni dall’unità d’Italia, possiamo affermare che il nostro Paese, storicamente terra di emigranti, è diventato una società multiculturale. Voi, ragazzi nati da genitori stranieri che vivono la loro infanzia e adolescenza in Italia, contribuirete in maniera significativa a definire il livello e la qualità futuri del capitale umano della nostra comunità nazionale. Per mettere a frutto la ricchezza che rappresentate è indispensabile predisporre meccanismi efficaci di integrazione, a partire dal riconoscimento della cittadinanza italiana.

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