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Controversie soci lavoratori e cooperative: Importante sentenza |
Le controversie tra soci lavoratori e cooperative restano assoggettate al rito del lavoro anche dopo le modifiche apportate dall’art. 9 della L. 30/2003 (legge Biagi) alla legge 142/2001 che regolamenta lo status del socio lavoratore. Questo importante principio è stato affermato nella recente sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Pinerolo (sent. 22.3 -13.4.2005 n. 178) in una vertenza promossa da tre socie lavoratrici iscritte alla CUB. Lo statuto giuridico dei soci lavoratori è sempre stato controverso.
Con la sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 10906 del 1998 era finalmente stato stabilito che spetta al giudice del lavoro decidere sulle controversie tra soci lavoratori e cooperative, questo alla luce dell’assimilazione tra la loro condizione e quella dei lavoratori subordinati. La legge n. 142/2001 aveva poi dettato un complesso di norme che permettevano al socio lavoratore di avere un trattamento economico e normativo in sostanza equiparato a quello del lavoratore subordinato (applicabilità dei CCNL di settore) e di poter accedere a molti dei diritti previsti dallo Statuto dei Lavoratori. In particolare veniva prevista la soggezione al rito del lavoro delle cause del socio contro la cooperativa, con tutti i relativi vantaggi, come la celerità del rito, la gratuità, la specializzazione del giudice, il diritto ad ottenere anche la rivalutazione oltre che gli interessi legali sulle somme di cui si è riconosciuti creditori, i penetranti poteri istruttori del giudice del lavoro.
L’art. 9 della legge 30/2003 (Legge Biagi) pareva aver rimesso tutto in discussione: essa infatti contiene una norma che potrebbe essere interpretata nel senso che le cause tra soci lavoratori e cooperative sarebbero tornate ad essere soggette al rito civile ordinario. E’ evidente il significato politico e di politica giudiziaria di una siffatta interpretazione. Un soggetto debole come il socio lavoratore per far valere i propri diritti dovrebbe attivarsi ai sensi della normativa sul processo societario (di recente entrata in vigore), dettata per situazioni di tutt’altro tipo e per soggetti ben lontani dal nostro socio lavoratore. Si stanno susseguendo decisioni della magistratura di segno opposto. Chi ritiene che effettivamente la legge 30 abbia stravolto il precedente assetto e chi invece ritiene che la competenza del giudice del lavoro in questa materia resti ben ferma. A questo ultimo indirizzo aderisce il Tribunale di Pinerolo con la sentenza prima ricordata. La somiglianza tra la situazione del lavoratore dipendente e del socio lavoratore è tale per cui del tutto irrazionale sarebbe per l’ordinamento non permettere lo stesso tipo di tutela giudiziaria. Tanto più che il giudice del lavoro è chiamato a decidere anche questioni relative a tutto il vasto mondo della parasubordinazione (co.co.co. ecc. ecc.): non si spiegherebbe perché la prestazione lavorativa del socio lavoratore e solo quella dovrebbe essere trattata diversamente da tutte le altre prestazioni lavorative subordinate e parasubordinate.
Anche se il socio lavoratore è legato alla cooperativa da un rapporto associativo e non di subordinazione, ciò non toglie che la prestazione, dopo la L. 142/2001 venga resa sulla base di un diverso contratto (autonomo o subordinato) soggetto, come tale, alle regole comuni alle prestazioni lavorative, tra cui la sottoposizione al rito del lavoro.
Fonte
http://www.ecn.org/cdlc
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LA MANIFESTAZIONE DI GENOVA PER I 120 ANNI DEL PSI.
02/05/2012 |
A Genova centoventi anni fa, nella sala Sivori, i socialisti di Filippo Turati celebravano nel giro di poche ore la nascita del partito e la loro prima divisione: in giornata si consumo' la rottura con gli anarchici e Turati con i suoi cambio' sede.
Il 15 agosto del 1892 nacque a Genova, nella sala Sivori, il Partito dei Lavoratori Italiani, unione della corrente riformista di Filippo Turati e di tutti quei movimenti operai di ispirazione marxista che si battevano per l’uguaglianza e la giustizia sociale. Un anno dopo, durante il congresso di Reggio Emilia, il partito assunse finalmente il nome che porterà con orgoglio per più un secolo, quello di Partito Socialista Italiano. A cento eventi anni di distanza, sabato 28 aprile 2012, il PSI sceglie di celebrare quello storico evento a Genova, nella stessa sala che diede la luce a cuore ed anima del riformismo italiano. Il nostro giornale Avanti! ha voluto ricostruire un affresco con il ricordo di quanti tra i più importanti giuristi, storici e sociologi italiani hanno vissuto in prima persona gli anni critici del socialismo italiano.
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CONTRIBUTO PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.
02/05/2012 |
Circolare del Ministero dell’Interno - Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del 2 aprile 2012 prot. 2665
Il Ministero dell’Interno chiarisce i dubbi sul "Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno", entrato in vigore il 30/01/2012 con il Decreto 6 ottobre 2011.
Con circolare del 2 aprile 2012 n. 2665, informa che:
il duplicato del permesso di soggiorno non è esentato dal nuovo contributo. I cittadini stranieri sono tenuti al pagamento del contributo nei casi di richiesta di "duplicato". L’importo da corrispondere è in relazione al periodo di validità del nuovo permesso di soggiorno rilasciato;
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DECRETO FLUSSI 2012: DAL 20 APRILE LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 27/04/2012 |
Dal 20 aprile 2012 è possibile presentare le domande di nulla osta per ingresso per lavoro per i lavoratori extracomunitari stagionali e per i lavoratori extracomunitari non stagionali che abbiano completato nei paesi di origine programmi di istruzione e formazione.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DPCM di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012 del 13 marzo 2012, dalle ore 8,00 del 20 aprile e fino alle ore 24 del 31 dicembre 2012 i datori di lavoro residenti in Italia potranno inoltrare domanda di nulla osta al lavoro.
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