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Le alternative al carcere sono a tutela della persona e vanno applicate anche ai clandestini – Cassazione Penale, Sezione I, Sentenza n. 22161 del 10/06/2005

Gli stranieri privi di permesso di soggiorno e raggiunti da un provvedimento di espulsione non vanno solo per questo automaticamente esclusi dal regime delle misure alternative al carcere, se si trovano in prigione a scontare una condanna. Lo afferma la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22161 della prima sezione penale depositata il 10 giugno, che spiega come il fine rieducativo della pena, sancito dalla Costituzione, non consente di introdurre discriminazioni fra cittadini e stranieri con tanto di permesso di soggiorno, da un lato, e clandestini, dall'altro. Per una ragione di fondo: la tutela della dignita’ della persona, indipendentemente dal suo diritto a stare in Italia, e’ alla base delle norme che regolano il sistema delle pene alternative, cui si deve poter accedere, se ricorrono i presupposti, da valutare caso per caso. Ne’ conta che il clandestino sia stato raggiunto da un decreto di espulsione, che lo allontanera’ dal nostro Paese quando avra’ scontato la sua pena: la risocializzazione non puo’ essere ristretta all'interno di connotati " nazionalistici". Non c'e’ differenza se la rieducazione del detenuto, insomma, dara’ frutti in Italia o all'estero.
La sentenza ha annullato un'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bologna, con la quale venivano negate le richieste di affidamento in prova al servizio sociale, di affidamento terapeutico, di semiliberta’ e di detenzione domiciliare presentate da un giovane extracomunitario. I giudici avevano ritenuto che, essendo stato espulso con decreto del prefetto, non esistevano valide prospettive di reinserimento sociale sul territorio. La Corte ha, invece, stabilito che « il regime delle misure alternative alla detenzione in carcere » puo’ « essere applicato anche allo straniero entrato illegalmente in Italia e colpito da provvedimento di espulsione amministrativa operante solo dopo l'esecuzione della pena » . Le norme che riguardano le misure alternative « sono dettate a tutela della dignita’ della persona umana, in se’ considerata e protetta indipendentemente dalla circostanza della liceita’ o non della permanenza nel territorio italiano » . Un'eventuale disparita’ di trattamento normativo sarebbe cosi’ indubbiamente contraria ai principi di uguaglianza e al canone della ragionevolezza dettati dalla Costituzione.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

 N o t i z i e
  LA MANIFESTAZIONE DI GENOVA PER I 120 ANNI DEL PSI.   02/05/2012

A Genova centoventi anni fa, nella sala Sivori, i socialisti di Filippo Turati celebravano nel giro di poche ore la nascita del partito e la loro prima divisione: in giornata si consumo' la rottura con gli anarchici e Turati con i suoi cambio' sede.

Il 15 agosto del 1892 nacque a Genova, nella sala Sivori, il Partito dei Lavoratori Italiani, unione della corrente riformista di Filippo Turati e di tutti quei movimenti operai di ispirazione marxista che si battevano per l’uguaglianza e la giustizia sociale. Un anno dopo, durante il congresso di Reggio Emilia, il partito assunse finalmente il nome che porterà con orgoglio per più un secolo, quello di Partito Socialista Italiano. A cento eventi anni di distanza, sabato 28 aprile 2012, il PSI sceglie di celebrare quello storico evento a Genova, nella stessa sala che diede la luce a cuore ed anima del riformismo italiano. Il nostro giornale Avanti! ha voluto ricostruire un affresco con il ricordo di quanti tra i più importanti giuristi, storici e sociologi italiani hanno vissuto in prima persona gli anni critici del socialismo italiano.

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  CONTRIBUTO PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.   02/05/2012

Circolare del Ministero dell’Interno - Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del 2 aprile 2012 prot. 2665

Il Ministero dell’Interno chiarisce i dubbi sul "Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno", entrato in vigore il 30/01/2012 con il Decreto 6 ottobre 2011.
Con circolare del 2 aprile 2012 n. 2665, informa che:
    il duplicato del permesso di soggiorno non è esentato dal nuovo contributo. I cittadini stranieri sono tenuti al pagamento del contributo nei casi di richiesta di "duplicato". L’importo da corrispondere è in relazione al periodo di validità del nuovo permesso di soggiorno rilasciato;

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  DECRETO FLUSSI 2012: DAL 20 APRILE LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.   27/04/2012

Dal 20 aprile 2012 è possibile presentare le domande di nulla osta per ingresso per lavoro per i lavoratori extracomunitari stagionali e per i lavoratori extracomunitari non stagionali che abbiano completato nei paesi di origine programmi di istruzione e formazione.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DPCM di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012 del 13 marzo 2012, dalle ore 8,00 del 20 aprile e fino alle ore 24 del 31 dicembre 2012 i datori di lavoro residenti in Italia potranno inoltrare domanda di nulla osta al lavoro.

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